Consulente Immobiliare Edizione del 31 ottobre 2016, n. 1008 pag. 1817-1819
Come noto, con il D.L. 83 del 27 giugno 2015, coordinato con la legge di conversione 132 del 6 agosto 2015, recante: «Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria», il legislatore è intervenuto in modo sostanziale sull’opera degli esperti nel processo esecutivo e fallimentare.
In particolare, tra le novelle apportate dalla norma quella certamente più contestata e che ha sollevato le legittime proteste delle categorie professionali è stata quella riguardante l’art. 161 disp. att. cod. proc. civ. (Giuramento dell’esperto e dello stimatore) nella quale, con l’art. 14 a-ter della legge di riforma, ha aggiunto all’articolo in commento il seguente comma «Il compenso dell’esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall’ufficiale giudiziario è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita. Prima della vendita non possono essere liquidati acconti in misura superiore al 50% del compenso calcolato sulla base del valore di stima».
Il provvedimento inserito in sede di conversione in legge del decreto, e che ha inteso interessare i casi di distonia tra il valore di mercato stimato dall’esperto e il prezzo finale di aggiudicazione della vendita, ha colpito indistintamente la comunità degli esperti frustrando la loro importante opera e penalizzando in modo rilevante sia il livello dei compensi sia la certezza dei tempi del pagamento. Dopo la sollevazione pressoché generale anche il legislatore pare essersi reso conto di tale iniquità e sono già stati approntati interventi normativi di riparazione, tuttavia non ancora emessi.
Uno degli aspetti che, dopo l’introduzione della contestata novella, è stata al centro di dibattiti nella comunità dei consulenti tecnici è se essa trovi applicazione, oltre alle procedure esecutive, anche agli incarichi di esperto derivanti dalle procedure del’ambito concorsuale e fallimentare. Tale questione è infatti molto sentita dagli esperti chiamati a svolgere la propria attività tecnico – estimativa in detti ambiti. La questione in parola è legittima e deve trovare una valutazione nel quadro dell’applicazione normativa.
Invero, a parere di questo autore, al fine di fornire una corretta interpretazione deve leggersi con cura e attenzione il dettato dell’art. 161 disp. att. cod. proc. civ. in combinato con il disposto art. 107 della legge Fallimentare.
Tale esame, in primo luogo, non può non far osservare come l’art. 161 disp. att. cod. poc. civ. si riferisca esplicitamente alla procedura di esecuzione immobiliare, essendo per l’appunto inquadrato nel Titolo IV “Del processo di esecuzione” al Capo I “Del titolo esecutivo e dell’espropriazione forzata in generale”, giacché facendo conseguire come non corretta e non conforme negli ambiti una estensione applicativa ad altre procedure.
In secondo luogo, nell’esame in esercizio, è da porsi l’attenzione nella norma in parola nella parte di riferimento alla nomina all’esperto; invero è evidenziare che la locuzione «…dell’esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall’ufficiale giudiziario…» porta a dover considerare estranea la sua applicazione alle procedure fallimentari dove – come ben sottolineato dalle “Linee Guida alle vendite competitive nel fallimento” definite da Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti contabili pubblicate nel febbraio 2016 – l’esperto viene incaricato (sentito il comitato dei creditori e seppur con il formale intervento del giudice) dal curatore fallimentare in base a un negozio di diritto privato, procedure dove il giudice esercita funzioni giurisdizionali assai ben più limitate rispetto a quelle esecutive; invero la funzione del giudice delegato ha compiti di vigilanza e controllo limitati alla verifica della legittimità formale delle decisioni con emissione di provvedimenti finalizzati alla conservazione del patrimonio, con, ove occorra, poteri di valutazione di merito degli atti che il curatore intende porre in essere. Peraltro pare non indifferente notare, nel quadro della valutazione in esercizio, come nella norma fallimentare sia rimessa alla valutazione del curatore la scelta del programma di liquidazione ossia se avviare la vendita degli immobili di compendio applicando la disciplina prevista dal codice di procedura civile in materia di esecuzioni immobiliari (interessando quindi il giudice delegato) ovvero procedere autonomamente alla procedura competitiva.
In terzo e ultimo luogo giova osservare come il richiamo all’attività dell’esperto nella Legge Fallimentare (R.D. 267 del 16 marzo 1942, come modificato dal D.L. 59 del 3 maggio 2016 (in G.U. 102 del 3 maggio 2016), convertito con modificazioni dalla legge 119 del 30 giugno 2016 (in G.U. 153 del 2 luglio 2016) sia di ambito assai ridotto e certamente poco circonstanziato per quanto d’interesse nella fattispecie in esame; invero il sommario contenuto nell’art.107, comma 1, con riferimento alle vendite, cita «…di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti» senza riferimento alcuno alla disposizione in commento facendo cosi ritenere negativa una estensione applicativa analogica di norme dedicate a procedure diverse.
Pertanto alla luce di tali considerazioni – a parere di questo autore – nelle procedure concorsuali e fallimentari l’art. 161 disp. att. cod. proc. non trova applicazione dovendosi ritenere solo limitato agli incarichi derivanti dalle procedure di esecuzione immobiliare meglio conosciute come procedure esecutive in forma generica; da ciò ne consegue che le liquidazioni del compenso dell’esperto debbono seguire quelle tipiche degli incarichi di consulente tecnico di ufficio nel processo ordinario dove, negli incarichi aventi ad oggetto finalità di stima immobiliare, l’applicazione dell’art. 13 delle tabelle allegate al D.M. 182 del 30 maggio 2002 viene a operarsi al valore stimato dell’immobile.
Paolo Frediani